4. COSA NE PENSA LA SCUOLA
Lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto l’utilità di un’esperienza all’estero per approfondire la conoscenza linguistica, considerandola come CREDITO FORMATIVO, vale a dire qualcosa di concretamente utile ai fini del punteggio per la Maturità.
La validità di un programma di studio all’estero (e la conseguente possibile convalida dello stesso) è stata riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, in base ad una precisa disposizione di legge (art. 192 D.L. 19/5/94, n. 297), benché il curriculum scolastico differisca spesso da quello italiano.
Il Ministero lascia infatti ampia autonomia alle singole scuole sulle modalità di reinserimento e le materie eventualmente da recuperare, ecco perché la tua scuola deve restare il punto di riferimento per la scelta delle materie non obbligatorie. Tale scelta risulta determinante nell’accettazione del programma scolastico da parte dei tuoi insegnanti e va concordata con loro prima della partenza, al fine di una serena riammissione nella scuola italiana.
Secondo le normative vigenti, il Consiglio di classe può richiedere di tradurre e convalidare, presso il Consolato italiano in loco, la pagella ricevuta all’estero. Prima della partenza è dunque fondamentale informarsi accuratamente presso la propria scuola per conoscere le disposizioni in merito. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.esteri.it.
Ricordati che i programmi di un anno o di un semestre scolastico all’estero sono riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione in base a specifiche disposizioni di legge sulla Mobilità studentesca internazionale che trovi nella Circolare Ministeriale n. 181 prot.n. 1108/36-3, mentre nella Circolare Ministeriale n. 236 prot. n. 12777/B/I/A trovi le indicazioni sulla riammissione nella scuola di provenienza d’istruzione secondaria superiore. Di seguito gli estratti di entrambe le circolari.
ESTRATTO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE n. 181 prot. n. 1108/36-3
[Mobilità studentesca internazionale]
“I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base d’iniziative di singoli alunni. Le esperienze di studio compiute all'estero da alunni italiani delle scuole secondarie di 2° grado sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare informazioni relativamente ai piani e ai programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere e al sistema di valutazione seguìto presso detta scuola straniera. Al termine del periodo di studi all'estero, che non può avere durata superiore ad un anno scolastico e che in ogni caso si deve concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e il risultato di un’eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione di detto alunno. All'atto della riammissione nella scuola dell'alunno italiano o al termine del soggiorno di studi dell'alunno straniero, la scuola italiana deve trasmettere, debitamente compilata rispettivamente la scheda A o B a questo Ministero, Direzione generale scambi culturali (...), per le opportune operazioni di monitoraggio. Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare la massima diffusione della presente circolare e a curarne la distribuzione alle scuole interessate unitamente a dette schede A e B che ne fanno parte integrante.”
ESTRATTO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE n. 236 prot. n. 12777/B/1/A
[Mobilità studentesca internazionale ed esami di Stato]
Con circolare ministeriale n.181 del 17.3.1997, avente ad oggetto “mobilità studentesca internazionale”, sono stati disciplinati i soggiorni individuali di studio e, in particolare, sono state fornite indicazioni sulla riammissione nella scuola di provenienza degli alunni italiani dell'istruzione secondaria superiore che hanno compiuto esperienze di studio all'estero. Ciò premesso e nella considerazione che, in via generale, nelle scuole estere frequentate dagli alunni in questione vengono seguiti piani di studio e criteri di valutazione non corrispondenti a quelli italiani, è fuor di dubbio che, per ragioni di equità e di parità di trattamento, occorre adeguare la fattispecie su indicata alle previsioni in materia di credito scolastico introdotte dalla nuova disciplina sugli esami di Stato. Ai fini suddetti, s’impartiscono le seguenti istruzioni. Il consiglio di classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. Sulla base dell'esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. Agli alunni che nella classe precedente quella non frequentata in Italia abbiano un debito formativo, viene attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione. In caso di accertato superamento del debito formativo, nell'anno in cui l'alunno è riammesso nella scuola italiana, il Consiglio di classe può integrare, in sede di scrutinio finale, il punteggio minimo, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio assegnato.